Assistente infermiere
Il nuovo profilo professionale dell’operatore socio sanitario
Approvato in Conferenza Stato Regioni il nuovo profilo professionale dell’operatore socio sanitario, figura fondamentale nel settore sociosanitario.
Con gli Accordi Stato Regione Rep Atti N° 175/CSR del 3 Ottobre 2024 e Rep. Atti N° 175/CSR del 3 Ottobre 2024, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano revisionano il profilo professionale dell’O.S.S. e istituiscono il nuovo profilo professionale dell’Assistente Infermiere.
L’Assistente infermiere è un operatore di interesse sanitario (ex art. 1 comma 2 L. N° 43/06) e, pertanto, non rientrante tra le professioni sanitarie. L’Assistente infermiere è un operatore già in possesso del titolo di OSS che a seguito di un ulteriore percorso formativo consegue la qualifica di assistente infermiere. La suddetta figura professionale è riconducibile ai profili professionali socio-sanitari di cui all’art. 5 comma 2 della Legge 11 Gennaio 2018 N° 3.
Le attività dell’assistente infermiere sono rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo. L’Assistente infermiere, in rapporto alla gravità clinica dell’assistito e all’organizzazione del contesto, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell’infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori. E’ responsabile della correttezza dell’attività svolta.
Con riguardo invece alla revisione del profilo professionale dell’OSS, l’Accordo Stato Regione specifica meglio lo svolgimento delle attività della suddetta figura con la collaborazione del professionista sanitario o sociale di riferimento e amplia i contesti operativi presso i quali può svolgere la propria attività, tra i quali le strutture scolastiche, penitenziarie, psichiatriche ambulatoriali ed a domicilio del paziente nonché in altri ambiti in ragione dell’evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali che possono necessitare dell’inserimento della presenza dell’OSS.
In entrambi gli Accordi disciplinati i requisiti per l’ammissione ai corsi di formazione nonché i requisiti minimi e le metodologie didattiche dei corsi di formazione.
Affinché le previsioni producano effetti nell’ordinamento giuridico occorre un successivo atto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Relazioni con altre professioni
L’Assistente infermiere è un componente dell’équipe assistenziale, svolge la sua attività collaborando e attenendosi alle indicazioni e programmi dell’infermiere, nell’ottica dell’integrazione multiprofessionale secondo l’organizzazione del contesto in cui è inserito.
L’Assistente infermiere svolge le attività dirette alla persona, direttamente attribuite dall’infermiere o secondo la pianificazione assistenziale, riferendone allo stesso in quanto responsabile dell’assistenza infermieristica generale; adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita e risponde per l’esecuzione delle prestazioni affidategli e previste nel presente atto.
Le attività attribuite dall’infermiere responsabile dell’assistenza, vengono svolte nell’ambito di situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, al fine di assicurare adeguati livelli di risposta ai bisogni assistenziali di tipo sanitario.
Ulteriori specificazioni sono riportate nella premessa dell’Allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale.
Competenze e abilità minime
Gli ambiti di competenza, di seguito indicati, si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali:
- tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario e primo soccorso;
- organizzazione e integrazione con altri professionisti/operatori.
Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali dell’Assistente infermiere sono contenute nell’Allegato 1
Requisiti di ammissione al corso
Per l’accesso ai corsi di Assistente infermiere è richiesta la qualifica di operatore socio-sanitario o titoli equipollenti, ai sensi della normativa vigente, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio di pari livello conseguito all’estero ed esperienza professionale come operatore socio-sanitario di almeno 24 mesi.
In deroga a quanto previsto al comma 1, possono accedere ai corsi di Assistente infermiere, operatori in possesso della qualifica di OSS, privi del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, con cinque anni di esperienza lavorativa nella qualifica di OSS, maturati negli ultimi otto anni; per tali operatori è previsto un modulo teorico propedeutico aggiuntivo, finalizzato all’acquisizione di abilità logico matematiche, comprensione del testo, scrittura sintetica, conoscenze in ambito scientifico-biologico, della durata di almeno 100 ore.
Chi ha conseguito il titolo di studio all’estero, di pari livello rispetto al diploma di scuola secondaria di secondo grado, deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente o corrispondente, che attesti il livello di scolarizzazione e deve possedere certificazione di competenza linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o altra attestazione valida ai sensi degli accordi vigenti. Per la Regione autonoma Valle d’Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano, il requisito concernente la conoscenza della lingua è riferito rispettivamente alle lingue italiana o francese e italiana o tedesca, in cui viene svolto il corso di formazione.
Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo conclusivo del secondo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.
Requisiti minimi del corso di formazione
Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 500 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.
Il corso è strutturato in moduli didattici teorici di almeno 200 ore, tirocinio di minimo 280 ore, e almeno 20 ore di esercitazioni/simulazioni.
Gli Assistenti infermieri sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un’ora per ogni mese lavorato nell’anno di riferimento, con la possibilità di completamento della formazione nel triennio successivo, a partire dall’anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.